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Ordinanza n. 38/2023 “modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attivita’ agricole (ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del d.lgs. 152/2006)”

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L'ordinanza n. 38 stabilisce modalità per l'accensione controllata dei residui vegetali agricoli, in deroga al D.Lgs. 152/2006, nei periodi e aree autorizzati dai Comuni.

Data:

02 Ottobre 2023

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Descrizione

L'ordinanza n. 38 stabilisce le modalità per l'accensione occasionale dei residui vegetali derivanti da attività agricole, come sfalci e potature, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006. Essa regola la combustione dei residui vegetali sul campo, definendo limiti di quantità e modalità di esecuzione, pur garantendo il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. Il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, ha il compito di monitorare e regolamentare la combustione in funzione di periodi di massimo rischio incendi boschivi, con la possibilità di sospendere o vietare l’attività in base alle condizioni ambientali o meteo sfavorevoli. La normativa, derivante anche da modifiche legislative introdotte dal D.L. 91/2014, permette ai Comuni di individuare aree e periodi autorizzati per l'abbruciamento, sempre nel rispetto dei limiti di inquinamento atmosferico e della salute pubblica.

Ultimo aggiornamento: 14/04/2025, 13:02

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